Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

PER GLI PSICOLOGI > News > Quota annuale di iscrizione all'Ordine > Obbligo sospensione iscritti che non hanno attivato la Casella PEC

Obbligo per gli Ordini professionali di sospendere gli iscritti
che non hanno attivato e/o comunicato la PEC

 Care e Cari Colleghi,

già sapete che tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n.2 del 28/01/2009.

E la stragrande maggioranza dei nostri iscritti da tempo dispone di una casella PEC: a oggi soltanto 150 irriducibili non hanno ancora provveduto ad attivarla: ricordiamo che è offerta gratuitamente dall’Ordine e al link che segue trovate tutte le istruzioni per l’attivazione: http://ordinepsicologi.tn.it/?pagina=61

Tale obbligo è diventato ancora più vincolante con il Decreto-Legge 76/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" – c.d. Decreto Semplificazioni), in vigore dal 17/07/2020.

L’art. 37 di tale decreto prevede che l’Ordine di appartenenza sia tenuto a sospendere gli iscritti che, entro 30 giorni, non comunichino il proprio domicilio digitale (PEC):

“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

 Invito quindi tutti voi a regolarizzare velocemente la vostra posizione: attivate gratuitamente una casella pec, seguendo le istruzioni che trovate qui: http://ordinepsicologi.tn.it/?pagina=61

Un cordiale saluto.

La Presidente – Roberta Bommassar

Trento, 28 luglio 2020