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Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Consigliere dott. Carlo Dalmonego (delibera di nomina 08/2020)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

L’accesso civico semplice è il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2103), nei casi in cui l’Ordine ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta è il Consigliere Segretario.
L’accesso cd generalizzato, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.
La competenza a decidere sulle istanze di accesso civico generalizzato spetta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come nominato dal Consiglio dell’Ordine.

La domanda può essere:

  • trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), all’indirizzo PEC psicologi.trento@psypec.it e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure sottoscritta con firma autografa, scansionata, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
  • inviata a mezzo posta, indirizzata alla sede legale dell’Ordine degli Piscologi di Trento, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
  • consegnata a mano, direttamente presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi di Trento; in tal caso la richiesta va sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza di un dipendente del Consiglio oppure va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto.

L’Ordine non ha ancora registrato alcuna istanza di accesso come da registro accessi pubblicato

 

 

aggiornamento: 30.06.2023


Corruzione - art.43 comma 1 D.Lgs. n.33/2013]; delib. CiVIT n.105/2010; delib. CiVIT n.2/2012; art.1, comma 14 e 3 L. n.190/2012; art.18 comma 5 D.Lgs. n.29/2013

Piano triennale per la prevenzione delle corruzione e della trasparenza


Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati - art.52 comma 1 D.Lgs. n.82/2005; art.9 comma 7 D.Lgs. n.179/2012; Circolare AgID n.61/2013; art.63 comma 3 bis e 3 quater D.Lgs. n.82/2005

2021 – 18 marzo: Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Informativa sulla privacy 


Dati ulteriori - art.4 comma 3 D.Lgs. n.33/2013; - art.1 comma 9 lett. f) L.190/2012

Nessuna informazione da pubblicare.


Whistleblowing

Whistleblowing

Il Decreto Legislativo n.24 del 2023 ha recentemente riordinato e rivisto l’ampia materia dei dispositivi legislativi volti a tutelare gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Tale Decreto raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower: quest’ultimo è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Come previsto dalla normativa vigente l’Ordine degli Psicologi di Trento prevede due canali di segnalazione:

– il Canale Interno: la segnalazione può essere inviata al Responsabile per la Trasparenza e per la prevenzione della Corruzione RPTC – Ordine Psicologi della provincia di Trento – 38122 Trento, Via Einaudi 4 – tramite la casella pec rptc@ordinepsicologi.tn.it

In alternativa, l’Ordine degli Psicologi di Trento ha adottato una piattaforma informatica – Whistlelink – conforme alle disposizioni ANAC in materia di whistleblowing e, in generale, a tutta la normativa in materia di anticorruzione, ritenendo importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questo servizio sono le seguenti: – la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un form e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata; – la segnalazione viene ricevuta dal RPC e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità e riservatezza nei confronti del segnalante; – nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; – la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’Ordine che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza. Le segnalazioni possono essere inviate da questo link Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia al sito istituzionale ANAC Una sintesi si trova qui.

– il Canale Esterno (gestito da ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione) che può essere attivato al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 6 del D.lgs. 24/2023 e, in particolare:

a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia al sito istituzionale ANAC

Una sintesi si trova qui.